mercoledì 6 giugno 2012

Appalto rifiuti - Avvenire Srl esclusa


Commissione giudicatrice - Foto Archivio Vito Stano
Esito
Per carenza dei requisiti soggettivi richiesti dal bando di gara l’impresa Avvenire S.r.l. è stata esclusa dalla gara d’appalto per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani. Con questa motivazione la commissione esaminatrice, presieduta dall’ingegner Domenico Petruzzellis, ha determinato la corsa in solitario dell’ATI Tra.de.co. – Murgia Servizi Ecologici verso l’aggiudicazione di una gara da 12 milioni di euro.

Le ragioni di Tra.de.co.
La giornata odierna era iniziata con la disamina della documentazione della società Avvenire ed era poi approdata alla sospensione della seduta pubblica a fronte della richiesta del legale della Tra.de.co., avvocato Giuseppe Mariani, di escludere la concorrente per la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti nel bando di gara, in particolare ad Avvenire viene contestata la non iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10/A – classe E, cioè per la frazione amianto. A sostegno di questa tesi l’avvocato Mariani ha citato la sentenza del TAR Lazio n.10.080 del 22/12/2011 su ricorso n.5784 del 2011, precisando che “il contratto di avvalimento prodotto (da Avvenire Srl, NdR) è inidoneo ad ausiliare l’impresa Avvenire per il requisito soggettivo mancante, in quanto l’avvalimento così come consentito dall’art.49 del D.Lgs 243/2006 è riservato unicamente alla integrazione dei requisiti oggettivi mancanti”. 

In sintesi la Tra.de.co. chiede e ottiene che la società Avvenire venga esclusa in base alla precisa richiesta contenuta nel Disciplinare di gara all'art.6 paragrafo 6.6, in cui si legge che "non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (...)", cioè l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 10/A classe E (amianto) è ritenuta una discriminante essenziale. 

Le ragioni di Avvenire
Di conseguenza il legale di Avvenire, avvocato Angelo Orofino, ha contestato l’interpretazione addotta dal legale di Tra.de.co, chiedendo alla commissione di prendere atto della giurisprudenza in merito “fatta propria dal Consiglio di Stato, con sentenza n.5496 dell’8 ottobre 2011 e dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici parere n.22 del 9 febbraio 2011” in base al quale “l’istituto dell’avvalimento avente derivazione comunitaria ha portata generale. Il carattere generale dell’istituto – ha continuato l’avvocato – è evidente ove si consideri che le indicazioni originariamente previste dall’art.49 del Codice dei contratti pubblici sono state eliminate in quanto ritenute contrastanti con la norma comunitaria. Partendo da tali considerazioni – ha insistito Orofino – il Consiglio di Stato ha espressamente ricordato che la facoltà di avvalersi di tale istituto è stata anche riconosciuta per integrare requisiti economici, finanziari, tecnici o organizzativi”. Tra l’altro “questo orientamento è stato ribadito nel parere n.165 del 21 maggio 2008 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”.

In sostanza i rappresentanti di Avvenire hanno sostenuto che l'iscrizione dell'impresa Avvenire presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria amianto (cat.10/A classe E) non fosse di per se un motivo valido di esclusione dalla gara, in quanto la giurisprudenza comprova la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, cioè della possibilità che un'altra ditta svolga determinate funzioni, in questo caso Avvenire aveva previsto che a occuparsi della rimozione della frazione amianto sarebbe stata la Antinia Srl.

Ricorso di Avvenire
Intanto, dopo la decisione della commissione esaminatrice, ci si attende entro 30 giorni il ricorso da parte della società Avvenire. Ricorso che qualora venisse accolto bloccherebbe l’iter procedurale della gara d’appalto. A margine della lettura del verbale di riunione il direttore tecnico di Avvenire Srl Angelo Silvio Polignano ha commentato la decisione della commissione con amarezza, affermando che questo requisito “è una rarità in questo genere di bandi pubblici e che sarebbe stato giusto proseguire nella disamina della documentazione valutando l’offerta tecnica e quella economica e poi eventualmente dichiarare l’esclusione dalla gara alla luce delle valutazioni progettuali”.   

Iter 
La prossima seduta pubblica in calendario è stata fissata dal presidente della commissione Domenico Petruzzellis e dagli altri membri per il giorno 19 giugno c.a. alle ore 15,00. In questa occasione sarà data lettura dell’offerta tecnica dell’ATI Tra.de.co. – Murgia Servizi Ecologici. Dunque qualora la documentazione dell’unica concorrente rimasta non presentasse carenze o altre incongruenze (e gli eventuali ricorsi non dovessero avere luogo) la ditta altamurano-cassanese, già gestore in proroga del servizio, continuerà per i prossimi sette anni a raccogliere i rifiuti solidi urbani a Cassano delle Murge alla modica somma di 12 milioni di euro. 

06.06.2012 
Vito Stano

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